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Contatto
Contatta
il nostro centro di revisione per prenotare la revisione o per chiedere
informazioni:
Scadenza
In base
all’art. 80 del
Nuovo Codice della strada la revisione deve essere effettuare dopo 4
anni dalla
data di prima immatricolazione e successivamente ogni 2 anni. Per alcune categorie
specifiche di veicoli invece la cadenza della revisione è annuale (vedi
riquadro riepilogativo). Le
revisioni devono essere effettuate entro:
- il mese corrispondente
a quello di rilascio della carta di circolazione o del certificato di
idoneità
tecnica per la prima revisione;
- il mese
corrispondente
a quello in cui è stata effettuata l’ultima revisione.
Calcolo
della scadenza revisione
Verifica qui la scadenza
della revisione (solo per le revisioni quadriennali/biennali). Se il veicolo è già stato revisionato,
inserisci la data dell'ultima revisione (stampata sull'etichetta applicata
sulla carta di circolazione),
altrimenti inserisci la data della prima
immatricolazione (riportata sulla carta di circolazione alla lettera B):
Controlli
Il
veicolo verrà ispezionato con una serie di controlli su tutti gli
elementi che
possono compromettere la sicurezza e/o provocare inquinamento
ambientale.
Esito
A
termine della revisione si
effettua il collegamento con la motorizzazione e si stampa l’etichetta
che
riporta l’esito, la data della revisione, le credenziali del centro e
il codice
antifalsificazione e che viene applicata sulla carta di circolazione
del
veicolo revisionato. L'etichetta può riportare i seguenti esiti:
REGOLARE:
la
revisione si conclude senza
alcun intervento di riparazione
RIPETERE:
se
vengono rilevati dei difetti, il veicolo deve essere riparato, e entro
1 mese dovrà essere nuovamente sottoposto
a
revisione.
SOSPESO
DALLA CIRCOLAZIONE:
se
vengono rilevati dei difetti gravi per la sicurezza stradale e/o per
l’inquinamento ambientale, il veicolo dovrà
essere riparato e si potrà circolare solo
in occasione di una nuova revisione che dovrà essere effettuata
entro 1 mese.
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In base
alla Circolare Prot. R.U. 79298 del 11/08/2009 ricordiamo che:
"qualora
all'atto della esecuzione di una revisione presso una officina di
autoriparazione il
veicolo oggetto del controllo risulti avere esito "ripetere" o
"sospeso", il proprietario del veicolo, proceduto alla effettuazione
delle riparazioni del caso, dovrà sottoporre il veicolo ai nuovi
controlli presso la stessa officina che ha emesso l'esito o presso la
Motorizzazione".
Tariffe
La tariffa ministeriale della revisione è di 65,25 €* (importo stabilito dal D.M. n.161 del 02.08.2007)
Ricordiamo
che i veicoli a motore già revisionati, potranno essere sottoposti a
revisione straordinaria su richiesta della Motorizzazione
Civile (Art.
80 D.L.30.04.1992
n° 285 comma 10).
Sanzioni
Per chi circola senza
aver effettuato la revisione o senza aver presentato la domanda entro i
termini previsti si applicano le seguenti sanzioni:
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