Scadenze |
In base all'art. 80 del Nuovo Codice della strada la revisione deve essere
effettuare dopo 4 anni dalla data di prima immatricolazione e successivamente
ogni 2 anni. Le revisioni devono essere effettuate entro:
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il mese corrispondente a quello di rilascio della carta di circolazione o del
certificato di idoneità tecnica per la prima revisione;
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il mese corrispondente a quello in cui è stata effettuata l'ultima revisione.
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Calcola la scadenza della revisione |
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Inserisci la data di prima immatricolazione (lettera B sulla
carta di circolazione) e, se presente, la data dell'ultima revisione effettuata
(vedi data sull'etichetta)
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Controlli |
Il
veicolo verrà ispezionato con una serie di controlli su tutti gli elementi che
possono compromettere la sicurezza e/o provocare inquinamento ambientale
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Esito |
A termine della revisione si
effettua il collegamento con la motorizzazione e si stampa l’etichetta
che riporta l’esito, la data della revisione, le credenziali del centro e
il codice antifalsificazione e che viene applicata sulla carta di circolazione
del veicolo revisionato. L'etichetta può riportare i seguenti esiti:
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Regolare: la revisione si conclude senza alcun intervento di
riparazione
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Ripetere: se vengono rilevati dei difetti, il veicolo deve essere riparato,
e entro 1 mese dovrà essere nuovamente sottoposto a revisione.
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Sospeso dalla circolazione: se vengono rilevati dei difetti gravi per la
sicurezza stradale e/o per l’inquinamento ambientale, il veicolo dovrà
essere riparato e si potrà circolare solo in
occasione di una nuova revisione che dovrà essere effettuata entro 1 mese.
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In base alla Circolare Prot. R.U. 79298
del 11/08/2009 ricordiamo che: qualora all'atto della
esecuzione di una revisione presso una officina di autoriparazione il veicolo
oggetto del controllo risulti avere esito "ripetere" o "sospeso", il proprietario
del veicolo, proceduto alla effettuazione delle riparazioni del caso, dovrà sottoporre il veicolo ai nuovi
controlli presso la stessa officina che ha emesso l'esito o presso la Motorizzazione".
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Tariffe |
La tariffa ministeriale della revisione
(importo stabilito
dal D.M. n.161 del 02.08.2007):
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Ricordiamo che i veicoli a motore già revisionati, potranno essere sottoposti
a revisione straordinaria su richiesta della Motorizzazione Civile (Art. 80 D.L. 30.04.1992 n° 285 comma 10).
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Sanzioni |
Per chi circola senza aver effettuato la revisione o senza aver presentato la domanda entro i termini
previsti si applicano le seguenti sanzioni:
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